ISCRIZIONE
DELLE IMPRESE ALLA CASSA
L' iscrizione delle Imprese alla Cassa avviene contestualmente all' assunzione del primo dipendente, attraverso la
compilazione e l'invio alla C.E.D.A. dell'apposito
modello di Domanda di iscrizione / adesione (Mod. 4)
Nello stesso vanno indicati i dati richiesti, con particolare attenzione a:
·
Il numero di posizione INPS e INAIL
·
La partita IVA e/o codice fiscale
·
Le generalità del consulente paghe che elabora le denunce mensili
·
L'inquadramento dell'impresa nella tipologia
lavorativa, suddivisibile in:
o Edilizia
o Pitturazioni
o Restauri
o Movimento
terra
o Pavimentazione
·
Il contratto applicato:
o Industria
(ANCE)
o Artigianato
o Cooperazione
o Confapi
Unitamente alla domanda di iscrizione/adesione, vanno
comunicati tramite il Modulo comunicazioni dati anagrafici (Mod.
5) i dati riferiti ai dipendenti, tenendo presente che presso l'indirizzo dei
lavoratori
Ad ogni Impresa di nuova iscrizione verrà assegnato un
Codice identificativo numerico, che sarà comunicato via Fax o telefono dalla
Cassa stessa al Consulente Paghe dell'impresa.
Lo stesso dicasi per il/i dipendente/i.
Qualsiasi variazione inerente l'impresa dovrà essere
comunicata attraverso l'apposito Modulo comunicazioni (Mod.
6).
L'impresa è tenuta a:
·
Indicare (come da istruzioni), tramite la
denuncia, per ogni singolo dipendente:
o Ore
o Livello
o Salario
o Quote
di gratifica natalizia
·
Versare (come da istruzioni)
o Le
quote di gratifica natalizia
o I
contributi previsti dagli accordi nazionali e locali
DENUNCIA
MENSILE
Il relativo versamento va effettuato entro il 30 del
mese successivo a quello di riferimento tramite:
·
L'utilizzo di apposito
bollettino (Mod. 3)
·
Bonifico bancario secondo le istruzioni
seguenti:
Istruzioni per la banca che effettua il versamento
Beneficiario:
CEDA c/c 491804 presso UNICREDIT BANCA
Filiale Bologna Saffi ABI 02008 CAB 02487.
Il bonifico mensile deve essere unico per impresa e va
indicato come ordinante un Codice di 9 numeri, così composto:
Esempio: Codice Ordinante 007710110
o i primi 5 numeri corrispondono al CODICE
impresa (nell'esempio 00771, ovvero n. 771)
o i 2 numeri seguenti si riferiscono all'
ANNO DI VERSAMENTO (nell'esempio 01, ovvero 2001)
o gli ultimi 2 numeri al MESE DI
VERSAMENTO (nell'esempio 10, ovvero Ottobre)
Si raccomanda di NON INDICARE NULL'ALTRO.
Il ritardo nel versamento
comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura stabilita dal C.
d. A. della C.E.D.A. il 14 luglio
1998 (3 punti superiore al T.U.R.).
Qualora il ritardo superi i 90 giorni,
ISTRUZIONI
PER
·
Codice impresa: indicare il codice C.E.D.A. dell'impresa
·
Mese ed anno: indicare mese
e anno di riferimento
·
Contratto: indicare il contratto applicato
barrando la casella apposita
·
Codice operaio: scrivere il codice C.E.D.A. dell'operaio
·
Cognome e nome: indicare cognome e nome dei
dipendenti
Per i nuovi assunti l'impresa dovrà aver già
comunicato tramite l'apposito allegato (Mod. 5) nome,
cognome, data di nascita, indirizzo e dati fiscali.
In caso di licenziamento di un lavoratore è sufficiente comunicarne la data
sulla denuncia.
Importante: comunicare alla C.E.D.A. le variazioni di indirizzo sia dell'impresa che dei lavoratori. Nel caso
di nuovi assunti (che provengano da altre imprese edili) far richiedere al
lavoratore l'eventuale Attestato Ore alla Cassa Edile di Provenienza e
trasmetterlo alla C.E.D.A.,
al fine di permettere la verifica del grado di Anzianità Professionale Edile
(APE) raggiunto dal lavoratore stesso.
·
Part-Time:
indicare l'orario settimanale del lavoratore a Part-Time e trasmettere copia
del contratto depositato c/o l'Ispettorato del Lavoro.
·
Livello: Per gli operai indicare il livello (da
In caso di variazione di livello rispetto alla denuncia precedente, questa va
evidenziata.
·
Totale ore 1: indicare le
ore di lavoro ordinario, le ore di festività, le ore di permesso sindacale.
·
Totale ore 2: indicare le
ore di ferie godute, le ore di permessi individuali retribuiti goduti e le ore
di riduzione orario (ROL)
·
Totale ore 3: indicare le ore di Cassa
Integrazione Guadagni
·
Totale ore 4:indicare
le ore di permessi non retribuiti ( max 40 ore annue
)
·
Totale ore 5: Altre ore da motivare; indicare
le altre ore di assenza riconosciute dall'articolo 29
della legge 341/95 (aspettativa, frequenza corsi professionali, donazione
sangue, congedo matrimoniale, servizio militare, scioperi, provvedimenti
autorità giudiziaria, ferie collettive non maturate, assenze ingiustificate a
norma di Contratto e/o di legge).
·
Totale 6: Salario - indicare il salario relativo alle ore di cui al Totale 1 + Totale 2
·
Totale 7:
o ACCANTONAMENTO
Indicare il 10% del salario escluso quello relativo
alle festivita' cadenti di sabato e/o domenica
o ACCANTONAMENTO
Indicare il 10% del salario relativo a eventuali ore
di assenza giustificata e non retribuita (vedi Accordo)
o ACCANTONAMENTO
CIG Indicare la quota di gratifica natalizia a carico dell'impresa in caso di
CIG (vedi Calcolo CIG)
·
Totale 8: Accantonamento malattia /
infortunio; indicare il 10% del salario relativo alle
ore di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, visite specialistiche,
terapie ambulatoriali
·
NOTA BENE: per disposizione contrattuale, i
lavoratori iscritti alla C.E.D.A. hanno diritto alla
quota di gratifica natalizia sulle ore contrattuali del mese (8 ore al giorno, 40 ore settimanali o eventuale orario ridotto in
caso di lavoratori a tempo parziale), con esclusione delle sole ore di Assenza
Ingiustificata (rientrano in questo tipo di assenza anche le giornate in cui
l'INPS fa decadere il diritto a qualsiasi trattamento economico).
L'impresa è tenuta pertanto a corrispondere il 10% di accantonamento
anche sulle ore di assenza giustificata e non retribuita (rientrano nella stesso
caso anche le assenze per donazione sangue, congedo matrimoniale, maternità).
CALCOLO
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DA VERSARE ALLA C.E.D.A.
Il calcolo dei contributi associativi va fatto su un'unica base imponibile:
- Il salario di colonna 6 della denuncia C.E.D.A -
1. Contributo a favore della C.E.D.A.
3%
In parte a carico dell'impresa 2,50%
In parte a carico del lavoratore 0,50%
2. Anzianità
professionale edile APE
A totale carico dell'impresa, il contributo APE può essere:
o 3,15%
per le imprese che denunciano alla C.E.D.A. una media ore mensile non inferiore all'orario contrattuale
del mese (8 ore al giorno per i giorni lavorativi, meno l'oscillazione del 5%
stabilita dal contratto integrativo Provinciale).
o 6,35%
nel caso in cui la media ore risulti inferiore
all'orario contrattuale del mese.
Nel
conteggio della media ore vanno esclusi:
o i lavoratori assunti e/o licenziati nel
mese
o i lavoratori part-time
Sono
ritenute utili nel conteggio le ore di assenza riconosciute
dall'art.29 della legge 341/95:
o permessi individuali non retribuiti
nel limite massimo di 40 ore all'anno
o aspettative per cariche
sindacali/elettive e altre previste da leggi e ccnl
o i lavoratori in malattia e/o infortunio
o frequenza corsi di formazione
professionale
o ferie collettive non maturate
o assenze non giustificate
sanzionate a norma di contratto o di legge
o assenze dovute a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria
o congedo matrimoniale – servizio
militare – donazione sangue
*
Sono da segnalare nella colonna 5
3. Scuole
professionali 0,60%
A totale carico dell'impresa
4. Quote
di servizio 1,39%
In parte a carico impresa 0,75%
In parte a carico lavoratore 0,64%
ANNOTAZIONI
La contribuzione C.E.D.A. a carico del lavoratore, da
trattenersi in Busta Paga è pertanto complessivamente pari all'
1,14% .
In busta paga inoltre non e' assoggettabile a
trattenute C.E.D.A. il salario relativo alle ore di
assenza per:
·
malattia
·
malattia
professionale
·
infortunio
sul lavoro
·
infortunio
extra lavoro
·
visite
specialistiche
·
terapie/prestazioni
ambulatoriali
RIEPILOGO
DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE ALLA C.E.D.A
A – media ore non inferiore
B – media ore inferiore
all'orario Contrattuale all'orario
Contrattuale
del mese
del mese
CONTR. C.E.D.A.
0,50 % lavoratore
0,50% lavoratore
2,50% impresa
2,50% impresa
APE
3,15% impresa
6,35% impresa
SCUOLE PROF.
0,60% impresa
0,60% impresa
QUOTE DI SERVIZIO
0,64% lavoratore 0,64%
lavoratore
0,75% impresa
0,75% impresa
Totale 8,14%
11,34%
Il totale da versare alla C.E.D.A. sara' quindi:
contributi associativi (ipotesi a o ipotesi b) piu'
gli accantonamenti di colonna 7 e 8
Le imprese fornitrici di
lavoro temporaneo AGENZIE INTERINALI secondo quanto stabilito dal CCNL EDILI INDUSTRIA del 29/1/2002 devono versare un contributo
aggiuntivo del 3,568% ( di cui 3,268% per la formazione professionale – legge
n. 196/97 – e lo 0,3% a copertura delle interruzioni a causa di eventi metereologici ).
Pertanto, la percentuale di contribuzione C.E.D.A. diventa l’11,708 da arrotondare all’ 11,71%
CIRCOLARE
SULL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO D.L. 170/90
Il Decreto Legge 24 aprile 1990 n. 170 all'articolo 3, contiene disposizioni in
merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile.
Il comma 6 del citato articolo, dà interpretazione autentica dell'articolo
I commi 7 ed 8 del sopra citato articolo 3, regolano, a
partire da aprile 1990 , il regime contributivo delle somme versate alla
C.E.D.A.
a) le somme versate alla C.E.D.A. per Accantonamenti
rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art.
b) per le somme versate alla C.E.D.A. per Contributo
Ceda 3% (2,5% a carico impresa e 0,5% a carico lavoratore), Scuola Edile
professionale 0,60% , Anzianità Professionale Edile 3,15% o 6,35% e' stato
calcolato un coefficiente che permette, rapportandosi alla base imponibile C.E.D.A., di determinare l'incremento di retribuzione
imponibile ai fini INPS ed INAIL conseguente al D.L. 170/90, il cui sviluppo e'
:
|
Media ore: |
Non inferiore all'orario contr. |
Inferiore all'orario contr. |
|
1) fatta 100 la retribuzione imponibile C.E.D.A. |
100 |
100 |
|
2) sommata l'incidenza
del 15% sui contributi contrattuali dovuti alla C.E.D.A.
(6,75% o 9,95%) |
1,0125 |
1,493 |
|
3) dedotta la quota di contributo a carico del
lavoratore |
0,50 |
0,50 |
|
4) risulterà la
retribuzione imponibile comprensiva dell'incidenza del 15% |
100,513 |
100,993 |
|
PERCENTUALE DA CALCOLARE SUL SALARIO |
0,513 |
0,993 |
|
PARI AL COEFFICIENTE |
1,00513 |
1,00993 |
ISTRUZIONI
PER IL CALCOLO QUOTA GRATIFICA NATALIZIA
A CARICO impresa SU ORE CIG ORDINARIA
Tenuto conto che :
- l' operaio iscritto alla C.E.D.A. ha diritto a
percepire sulle ORE di CIG
GRATIFICA NATALIZIA
- che il calcolo CIG ( 80% meno trattenute previdenziali ) va fatto sulla
RETRIBUZIONE GLOBALE e quindi anche sulla quota di GRATIFICA NATALIZIA
l'impresa è tenuta a corrispondere in busta paga la percentuale di
ACCANTONAMENTO a titolo di GRATIFICA NATALIZIA che consenta al dipendente,
unicamente alla percentuale erogata dall'INPS, di percepire il 10% per intero.
Ad esempio, con
Esempio:
Lav. 2° Livello CCNL
Artigianato, posto in CIG Ordinaria nel mese di Gennaio 2001 per 40 ore.
Paga Oraria euro 6,78 x 40 ore
euro 271,20
|
Quota 10% |
Euro 27,12 |
|
RETRIBUZIONE GLOBALE |
Euro 298,32 |
l'INPS riconosce a suo carico il 75,57% di euro
298,32, ovvero euro 225,44, di cui euro 20,49 riferite alla quota di
ACCANTONAMENTO 10%.
L'importo che la impresa deve integrare risulta essere
pertanto euro 6,63 (euro 27,12 meno euro 20,49),
OPPURE
il 2,443 % di euro 271,20 =
euro 6,63
N.B.: Con le recenti riforme
della CIG ordinaria, in particolare con l’introduzione dei massimali, le percentuali
di cui sopra non sono più attuali. Tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle imprese si è comunque convenuto di
mantenere tali percentuali di integrazione affinchè
ciò non comporti oneri e/o benefici ad alcuno.
Alle Imprese edili iscritte alla C.E.D.A.
Agli Uffici paghe delle Associazioni
Agli Studi di Consulenza
Protocollo N. 568/2000
Oggetto: Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati
alla Cassa Edile.
Si comunica che la quota di “Contributo Cassa Edile” destinata ad erogare ai lavoratori prestazioni non sanitarie di carattere assistenziale-sociale (es. premi di studio, case di
vacanze, ecc.), già indicata per l'anno 1999 nella misura dello
0,10 %
deve ritenersi definitiva per detto periodo d'imposta e pertanto le imprese non
dovranno operare alcun conguaglio.
Tale percentuale dovrà essere applicata anche dal 1° gennaio 2000 , salvo conguaglio a fine anno qualora le risultanze
contabili dovessero evidenziare incidenze diverse.
Come già precisato nella circolare C.E.D.A. N. 464/99
del 16.02.99, tale quota dello 0,10%, da computare sull'imponibile Cassa Edile
( “salario contrattuale” delle istruzioni ) di ogni
lavoratore, va ad aumentare l'imponibile fiscale del lavoratore stesso.
Inoltre si comunica che
A disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo distinti saluti.
Bologna, 31 gennaio 2000 Il Presidente
Enzo Migliori
Accordo
Tra
Le Associazioni Artigiane Confartigianato e Assoedili - Anse - CNA
e
le organizzazioni Sindacali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL
di Bologna
Si conviene
Che per le ore di Assenza giustificate non retribuite,
sulle quali in base alla contrattazione integrativa vigente, deve essere
versato l'accantonamento (10%) alla Cassa Edile, non debba essere calcolata
alcuna ulteriore contribuzione C.E.D.A.
Letto, firmato e sottoscritto.
Bologna, 23.11.1999
Trattamenti
a carico imprese durante le assenze dal lavoro
Accordo
nazionale 10 Marzo 1988 (in vigore dal 1 Aprile 1988)
Durante le ASSENZE causate da:
- malattia
- malattia professionale
- infortunio sul lavoro
- infortunio extra lavoro
- visite specialistiche
- terapie / prestazioni ambulatoriali
ai DIPENDENTI delle imprese ISCRITTE alla C.E.D.A. è assicurata nell'ambito dei termini di conservazione del
posto:
la retribuzione (sulla base del normale ORARIO CONTRATTUALE di 8 ORE
GIORNALIERE - 40 ORE SETTIMANALI o di eventuale ORARIO RIDOTTO in caso di
lavoratori a tempo parziale), purché le ASSENZE siano comprovate da regolare
certificazione medica e siano riconosciute da INPS-INAIL durante i periodi
indennizzabili dagli Istituti.
- Il 50% della retribuzione nelle Giornate di MALATTIA che superano 180 gg. di assenza nell'arco dell'ANNO SOLARE, purché comprovate da
regolare certificazione medica.
La corresponsione del 50% è limitata ad un periodo massimo di 3 mesi
(nell'ambito della conservazione del posto).
- il 50% della retribuzione di FATTO nelle giornate di
MALATTIA in cui l'INPS riduce della metà l'indennità, a titolo di sanzione al
50% per ASSENZA INGIUSTIFICATA a VISITA DI CONTROLLO.
N.B.: nulla compete al
dipendente nelle giornate in cui l'INPS, per lo stesso motivo
di cui sopra, applica la sanzione al 100%.
Per visite specialistiche, terapie/prestazioni ambulatoriali, il rimborso C.E.D.A. è relativo alle ore
effettivamente perse, nell'ambito dell'orario lavorativo.
I trattamenti economici di cui sopra, da corrispondersi in busta paga, essendo
stati posti a carico dell'impresa a partire dall'I/4/88,
devono essere assoggettati a CONTRIBUTI PREVIDENZIALI per la parte di cui non
si fanno carico gli Istituti INPS/INAIL.
Resta fermo il principio della mutualizzazione
dell'onere tramite
I rimborsi C.E.D.A. alle imprese spettano per
l'intero importo corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima
dell'evento risultano denunciate almeno 450 ore,
computando a tale effetto le ore ordinarie di lavoro, le ore comunque
retribuite, quelle di malattia, infortunio e Cassa Integrazione Guadagni.
Se le ore così computate risultano inferiori a 450, il
rimborso è proporzionalmente ridotto.
Per gli operai assunti da meno di 3 mesi, o in aspettativa,
il rimborso è effettuato per intero.
DENUNCIA
MENSILE INTEGRAZIONI MALATTIA-INFORTUNIO
La consegna della denuncia mensile integrazioni malattia/infortunio (modello MOD. 2) deve avvenire contestualmente alla denuncia C.E.D.A. (modello MOD. 1).
Le istruzioni per la sua compilazione sono stampate sul modello.
Il modello MOD. 2 è in duplice copia: una copia viene inviata a C.E.D.A. e l'altra
rimane all'impresa e/o al Consulente Paghe.
TRATTAMENTO
IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- OPERAI -
Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che:
l'indennità di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda
per i
seguenti coefficienti :
- 0,99 per i primi 3 giorni di assenza ( CARENZA )
- 0,398 dal 4° al 20° giorno di malattia
- 0,198 dal 21° al 180° giorno di malattia
- 0,49 dal 181° al 270° giorno di malattia per le sole giornate non
indennizzate dall' INPS le indennità cosi ottenute verranno erogate per le
giornate dal lunedì al venerdì, considerando un orario giornaliero di 8 ore.
TRATTAMENTO
IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- APPRENDISTI -
Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che:
l'indennità di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda
per i seguenti coefficienti:
- 0,99 dal 1° al 180° giorno di malattia
- 0,49 dal 181° al 270° giorno di malattia
le indennità cosi ottenute verranno erogate per le
giornate dal lunedì al venerdì considerando un orario giornaliero di 8 ore.
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI
MALATTIA
PROFESSIONALE - OPERAI E APPRENDISTI
Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità
in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la
retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:
- 0,99 per i primi 3 giorni di carenza
- 0,174 dal 4° al 90° giorno di assenza
dal 91° giorno di assenza in poi non sarà necessaria alcuna integrazione
le indennità cosi ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al
venerdì
considerando un orario giornaliero di 8 ore.
TRATTAMENTO
IN CASO DI VISITE SPECIALISTICHE,TERAPIE/PRESTAZIONI
AMBULATORIALI - OPERAI e APPRENDISTI -
L'Impresa anticiperà ai lavoratori in caso di assenza
per Visite Specialistiche, Terapie e/o Prestazioni Ambulatoriali, una
integrazione economica.
Al fine di facilitarne i conteggi, si assume convenzionalmente che
l'integrazione si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il
coefficiente 0,99 per le ore di assenza del
lavoratore.
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
MAL/INF.
OPERAI e APPRENDISTI
Per i lavoratori in MALATTIA / INFORTUNIO o che hanno effettuato
visite specialistiche oltre alla compilazione in tutte le sue parti del MOD.2 [DENUNCIA MENSILE INTEGRAZIONE INFORTUNIO e/o VISITE
SPECIALISTICHE ] occorre inoltrare alla C.E.D.A.
anche una copia della BUSTA PAGA dei lavoratori interessati.
In caso di:
- MALATTIE SANZIONATE DALL' INPS
- INFORTUNI non riconosciuti nei termini denunciati o disconosciuti dall'INAIL
e passati a malattia .
CONTATTARE GLI UFFICI C.E.D.A. per
concordare quantità e modalità degli eventuali conguagli.
ASSENZE
CAUSATE DA SINISTRO
Le imprese tenute per legge o per contratto ad erogare la normale retribuzione
al dipendente rimasto temporaneamente assente a causa di un sinistro, hanno
diritto al risarcimento del danno (retribuzione, contributi, ecc..), da parte del responsabile o della compagnia di
Assicurazione obbligata all'indennizzo.Premesso
quanto sopra, si richiede pertanto alle imprese che hanno fatto
azione di rivalsa, di voler cortesemente trasmettere alla C.E.D.A.
la relativa documentazione.
NOTE E CASI PARTICOLARI
PART- TIME
In caso di part-time, anziché le 8 ore giornaliere, va considerato l'orario del
part-time. Lo stesso dicasi al fine delle 450 ore
nell'ultimo trimestre: il tutto va riproporzionato.
CARENZA
I primi tre giorni di assenza, la cosiddetta carenza, si intendono di
calendario, sabato e domenica inclusi, nonché le eventuali festività.
PAGAMENTO FESTIVITA' IN CASO DI MALATTIA
Le imprese sono tenute a pagare al dipendente in malattia le festività che
cadono sia nei giorni feriali che festivi.
Si precisa inoltre che, non essendo C.E.D.A. in grado
di conoscere la data del Santo Patrono, in quanto diversa da comune a comune, i
Consulenti Paghe sono tenuti a evidenziarla nel
modello di denuncia malattia/infortunio MOD. 2
PAGAMENTO FESTIVITA' IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio le festività sono già comprese nel periodo di infortunio,
pertanto le imprese non sono tenute a corrisponderle in Busta Paga.
INIZIO MALATTIA IN GIORNATA PARZIALMENTE LAVORATA
In questi casi va evidenziato sul modello di denuncia MOD.
2 che la malattia è iniziata a giornata parzialmente lavorata, indicando le ore
di assenza dovuta a malattia.
INIZIO INFORTUNIO
In caso di Infortunio, la data di inizio ai fini del
conteggio del modello MOD. 2 è quella successiva alla
data dell'evento (il giorno dell'infortunio è a totale carico dell'impresa).
RIMBORSO INFORTUNIO
Per disposizioni contrattuali, il rimborso dell'infortunio sarà al netto del
60% del salario nei giorni di carenza.
TABELLE
SALARIALI PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI
Imprese
artigiane
In
vigore dal 1 Marzo 2003
|
|
Paga base |
Conting. |
Ind. Sett. |
E.E.T.
|
E.D.R.
|
Totale |
|
4 Livello |
4,02 |
3,01 |
0,65 |
0,56 |
0,06 |
8,29 |
|
3 Livello |
3,76 |
2,99 |
0,60 |
0,53 |
0,06 |
7,93 |
|
2 Livello |
3,32 |
2,98 |
0,55 |
0,46 |
0,06 |
7,37 |
|
1 Livello |
2,91 |
2,96 |
0,49 |
0,41 |
0,06 |
6,83 |
|
Indennità vestiario e
trasporto |
0,22 |
|||||
Imprese
industria - ANCE
In
vigore dal 1 Gennaio 2004
|
|
Paga base |
Conting. |
Ind. Sett. |
E.E.T.
|
E.D.R.
|
Totale |
|
4 Livello |
4,03 |
3,01 |
0,65 |
0,56 |
0,06 |
8,31 |
|
3 Livello |
3,75 |
3,00 |
0,60 |
0,52 |
0,06 |
7,93 |
|
2 Livello |
3,37 |
2,99 |
0,55 |
0,47 |
0,06 |
7,44 |
|
1 Livello |
2,88 |
2,96 |
0,48 |
0,40 |
0,06 |
6,78 |
|
Indennità vestiario e
trasporto |
0,20 |
|||||
Imprese
A.P.I.
In
vigore dal 1 Gennaio 2004
|
|
Paga base |
Conting. |
Ind. Sett. |
E.E.T.
|
E.D.R.
|
Totale |
|
4 Livello |
4,07 |
3,02 |
0,65 |
0,56 |
0,06 |
8,36 |
|
3 Livello |
3,78 |
3,01 |
0,60 |
0,52 |
0,06 |
7,97 |
|
2 Livello |
3,40 |
2,99 |
0,55 |
0,47 |
0,06 |
7,47 |
|
1 Livello |
2,91 |
2,97 |
0,48 |
0,40 |
0,06 |
6,82 |
|
Indennità vestiario e
trasporto |
0,20 |
|||||
Imprese
cooperative
In
vigore dal 1 Gennaio 2004
|
|
Paga base |
Conting. |
Ind. Sett. |
E.E.T.
|
E.D.R.
|
Totale |
|
5 Livello |
4,54 |
3,04 |
0,72 |
0,64 |
0,22 |
9,16 |
|
4 Livello |
4,05 |
3,02 |
0,65 |
0,57 |
0,23 |
8,52 |
|
3 Livello |
3,77 |
3,00 |
0,61 |
0,53 |
0,23 |
8,14 |
|
2 Livello |
3,38 |
3,00 |
0,55 |
0,47 |
0,23 |
7,63 |
|
1 Livello |
2,97 |
2,97 |
0,48 |
0,41 |
0,22 |
7,05 |
Da fonte contrattuale.
Nota bene:
- Alle suddette tariffe vanno sommati gli eventuali superminimi personali.
- In ogni caso vanno sempre applicate le tariffe piu' favorevoli ai
lavoratori.