ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALLA CASSA





L' iscrizione delle Imprese alla Cassa avviene contestualmente all' assunzione del primo dipendente, attraverso la compilazione e l'invio alla C.E.D.A. dell'apposito modello di Domanda di iscrizione / adesione (Mod. 4)

Nello stesso vanno indicati i dati richiesti, con particolare attenzione a:

·    Il numero di posizione INPS e INAIL

·    La partita IVA e/o codice fiscale

·    Le generalità del consulente paghe che elabora le denunce mensili

·    L'inquadramento dell'impresa nella tipologia lavorativa, suddivisibile in:

o    Edilizia

o    Pitturazioni

o    Restauri

o    Movimento terra

o    Pavimentazione

 

·    Il contratto applicato:

o    Industria (ANCE)

o    Artigianato

o    Cooperazione

o    Confapi



Unitamente alla domanda di iscrizione/adesione, vanno comunicati tramite il Modulo comunicazioni dati anagrafici (Mod. 5) i dati riferiti ai dipendenti, tenendo presente che presso l'indirizzo dei lavoratori la Cassa invia gli Assegni di Gratifica Natalizia e Anzianità Professionale Edile, lettere informative, ecc.; mentre l'indirizzo fiscale è ovviamente quello ove il dipendente ha la residenza fiscale.

Ad ogni Impresa di nuova iscrizione verrà assegnato un Codice identificativo numerico, che sarà comunicato via Fax o telefono dalla Cassa stessa al Consulente Paghe dell'impresa.

Lo stesso dicasi per il/i dipendente/i.
Qualsiasi variazione inerente l'impresa dovrà essere comunicata attraverso l'apposito Modulo comunicazioni (Mod. 6).


L'impresa è tenuta a:

·    Indicare (come da istruzioni), tramite la denuncia, per ogni singolo dipendente:

o    Ore

o    Livello

o    Salario

o    Quote di gratifica natalizia

·    Versare (come da istruzioni)

o    Le quote di gratifica natalizia

o    I contributi previsti dagli accordi nazionali e locali

 

DENUNCIA MENSILE




La Denuncia mensile (Mod. 1) va compilata e trasmessa, debitamente firmata, entro il 20 del mese successivo alla C.E.D.A.
Il relativo versamento va effettuato entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento tramite:

·    L'utilizzo di apposito bollettino (Mod. 3)

·    Bonifico bancario secondo le istruzioni seguenti:


Istruzioni per la banca che effettua il versamento
Beneficiario:
CEDA c/c 491804 presso UNICREDIT BANCA 
Filiale Bologna Saffi ABI 02008 CAB 02487.


Il bonifico mensile deve essere unico per impresa e va indicato come ordinante un Codice di 9 numeri, così composto:
Esempio: Codice Ordinante 007710110

o    i primi 5 numeri corrispondono al CODICE impresa (nell'esempio 00771, ovvero n. 771)

o    i 2 numeri seguenti si riferiscono all' ANNO DI VERSAMENTO (nell'esempio 01, ovvero 2001)

o    gli ultimi 2 numeri al MESE DI VERSAMENTO (nell'esempio 10, ovvero Ottobre)


Si raccomanda di NON INDICARE NULL'ALTRO.

Il ritardo nel versamento comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura stabilita dal C. d. A. della C.E.D.A. il 14 luglio 1998 (3 punti superiore al T.U.R.).
Qualora il ritardo superi i 90 giorni, la C.E.D.A. procederà con gli adempimenti previsti per le imprese morose.



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA



·    Codice impresa: indicare il codice C.E.D.A. dell'impresa

·    Mese ed anno: indicare mese e anno di riferimento

·    Contratto: indicare il contratto applicato barrando la casella apposita

·    Codice operaio: scrivere il codice C.E.D.A. dell'operaio

·    Cognome e nome: indicare cognome e nome dei dipendenti
Per i nuovi assunti l'impresa dovrà aver già comunicato tramite l'apposito allegato (Mod. 5) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e dati fiscali.
In caso di licenziamento di un lavoratore è sufficiente comunicarne la data sulla denuncia.
Importante: comunicare alla C.E.D.A. le variazioni di indirizzo sia dell'impresa che dei lavoratori. Nel caso di nuovi assunti (che provengano da altre imprese edili) far richiedere al lavoratore l'eventuale Attestato Ore alla Cassa Edile di Provenienza e trasmetterlo alla C.E.D.A., al fine di permettere la verifica del grado di Anzianità Professionale Edile (APE) raggiunto dal lavoratore stesso.

·    Part-Time: indicare l'orario settimanale del lavoratore a Part-Time e trasmettere copia del contratto depositato c/o l'Ispettorato del Lavoro.

·    Livello: Per gli operai indicare il livello (da 1 a 5), per gli apprendisti scrivere A
In caso di variazione di livello rispetto alla denuncia precedente, questa va evidenziata.

·    Totale ore 1: indicare le ore di lavoro ordinario, le ore di festività, le ore di permesso sindacale.

·    Totale ore 2: indicare le ore di ferie godute, le ore di permessi individuali retribuiti goduti e le ore di riduzione orario (ROL)

·    Totale ore 3: indicare le ore di Cassa Integrazione Guadagni

·    Totale ore 4:indicare le ore di permessi non retribuiti ( max 40 ore annue )

·    Totale ore 5: Altre ore da motivare; indicare le altre ore di assenza riconosciute dall'articolo 29 della legge 341/95 (aspettativa, frequenza corsi professionali, donazione sangue, congedo matrimoniale, servizio militare, scioperi, provvedimenti autorità giudiziaria, ferie collettive non maturate, assenze ingiustificate a norma di Contratto e/o di legge).

·    Totale 6: Salario - indicare il salario relativo alle ore di cui al Totale 1 + Totale 2

·    Totale 7:

o    ACCANTONAMENTO Indicare il 10% del salario escluso quello relativo alle festivita' cadenti di sabato e/o domenica

o    ACCANTONAMENTO Indicare il 10% del salario relativo a eventuali ore di assenza giustificata e non retribuita (vedi Accordo)

o    ACCANTONAMENTO CIG Indicare la quota di gratifica natalizia a carico dell'impresa in caso di CIG (vedi Calcolo CIG)



·    Totale 8: Accantonamento malattia / infortunio; indicare il 10% del salario relativo alle ore di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, visite specialistiche, terapie ambulatoriali

·    NOTA BENE: per disposizione contrattuale, i lavoratori iscritti alla C.E.D.A. hanno diritto alla quota di gratifica natalizia sulle ore contrattuali del mese (8 ore al giorno, 40 ore settimanali o eventuale orario ridotto in caso di lavoratori a tempo parziale), con esclusione delle sole ore di Assenza Ingiustificata (rientrano in questo tipo di assenza anche le giornate in cui l'INPS fa decadere il diritto a qualsiasi trattamento economico).
L'impresa è tenuta pertanto a corrispondere il 10% di accantonamento anche sulle ore di assenza giustificata e non retribuita (rientrano nella stesso caso anche le assenze per donazione sangue, congedo matrimoniale, maternità).

 

CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DA VERSARE ALLA C.E.D.A.




Il calcolo dei contributi associativi va fatto su un'unica base imponibile:
- Il salario di colonna 6 della denuncia C.E.D.A -

1.   Contributo a favore della C.E.D.A. 3%

In parte a carico dell'impresa 2,50%
In parte a carico del lavoratore 0,50%

2.   Anzianità professionale edile APE

A totale carico dell'impresa, il contributo APE può essere:

o    3,15% per le imprese che denunciano alla C.E.D.A. una media ore mensile non inferiore all'orario contrattuale del mese (8 ore al giorno per i giorni lavorativi, meno l'oscillazione del 5% stabilita dal contratto integrativo Provinciale).

o    6,35% nel caso in cui la media ore risulti inferiore all'orario contrattuale del mese.

Nel conteggio della media ore vanno esclusi:

o    i lavoratori assunti e/o licenziati nel mese

o    i lavoratori part-time

Sono ritenute utili nel conteggio le ore di assenza riconosciute dall'art.29 della legge 341/95:

o    permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore all'anno

o    aspettative per cariche sindacali/elettive e altre previste da leggi e ccnl

o    i lavoratori in malattia e/o infortunio

o    frequenza corsi di formazione professionale

o    ferie collettive non maturate

o    assenze non giustificate sanzionate a norma di contratto o di legge

o    assenze dovute a provvedimenti dell'autorità giudiziaria

o    congedo matrimoniale – servizio militare – donazione sangue

* Sono da segnalare nella colonna 5


3.   Scuole professionali 0,60%

A totale carico dell'impresa

4.   Quote di servizio 1,39%

In parte a carico impresa 0,75%
In parte a carico lavoratore 0,64%

ANNOTAZIONI
La contribuzione C.E.D.A. a carico del lavoratore, da trattenersi in Busta Paga è pertanto complessivamente pari all' 1,14% .

In busta paga inoltre non e' assoggettabile a trattenute C.E.D.A. il salario relativo alle ore di assenza per:

·    malattia

·    malattia professionale

·    infortunio sul lavoro

·    infortunio extra lavoro

·    visite specialistiche

·    terapie/prestazioni ambulatoriali



RIEPILOGO DEI VERSAMENTI DA EFFETTUARE ALLA C.E.D.A




A – media ore non inferiore                                                 B – media ore inferiore
all'orario Contrattuale                                                            all'orario Contrattuale
del mese                                                                            del mese

                                                                         
CONTR. C.E.D.A.
0,50 % lavoratore                                                             0,50% lavoratore                                          
2,50% impresa                                                                2,50% impresa


APE

3,15% impresa                                                                      6,35% impresa


SCUOLE PROF.

0,60% impresa                                                                      0,60% impresa



QUOTE DI SERVIZIO
 0,64% lavoratore                                                                   0,64% lavoratore
 0,75% impresa                                                                      0,75% impresa


Totale 8,14%                                                                         11,34%


Il totale da versare alla C.E.D.A. sara' quindi:

contributi associativi (ipotesi a o ipotesi b) piu' gli accantonamenti di colonna 7 e 8

IMPRESE DI LAVORO INTERINALE

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo AGENZIE INTERINALI secondo quanto stabilito dal CCNL EDILI INDUSTRIA del 29/1/2002 devono versare un contributo aggiuntivo del 3,568% ( di cui 3,268% per la formazione professionale – legge n. 196/97 – e lo 0,3% a copertura delle interruzioni a causa di eventi metereologici ).

Pertanto, la percentuale di contribuzione C.E.D.A. diventa l’11,708 da arrotondare all’ 11,71%

 

CIRCOLARE SULL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO D.L. 170/90




Il Decreto Legge 24 aprile 1990 n. 170 all'articolo 3, contiene disposizioni in merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile.

Il comma 6 del citato articolo, dà interpretazione autentica dell'articolo 12 L. 30.04.69 n. 153 stabilendo che, per i periodi anteriori ad aprile 1990, sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili.

I commi 7 ed 8 del sopra citato articolo 3, regolano, a partire da aprile 1990 , il regime contributivo delle somme versate alla C.E.D.A.

a) le somme versate alla C.E.D.A. per Accantonamenti rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 L. 153/69 e quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro ammontare ;

b) per le somme versate alla C.E.D.A. per Contributo Ceda 3% (2,5% a carico impresa e 0,5% a carico lavoratore), Scuola Edile professionale 0,60% , Anzianità Professionale Edile 3,15% o 6,35% e' stato calcolato un coefficiente che permette, rapportandosi alla base imponibile C.E.D.A., di determinare l'incremento di retribuzione imponibile ai fini INPS ed INAIL conseguente al D.L. 170/90, il cui sviluppo e' :

Media ore:

Non inferiore all'orario contr.

Inferiore all'orario contr.

1) fatta 100 la retribuzione imponibile C.E.D.A.

100

100

2) sommata l'incidenza del 15% sui contributi contrattuali dovuti alla C.E.D.A. (6,75% o 9,95%)

1,0125

1,493

3) dedotta la quota di contributo a carico del lavoratore

0,50

0,50

4) risulterà la retribuzione imponibile comprensiva dell'incidenza del 15%

100,513

100,993

PERCENTUALE DA CALCOLARE SUL SALARIO

0,513

0,993

PARI AL COEFFICIENTE

1,00513

1,00993




ISTRUZIONI PER IL CALCOLO QUOTA GRATIFICA NATALIZIA
A CARICO impresa SU ORE CIG ORDINARIA


Tenuto conto che :
- l' operaio iscritto alla C.E.D.A. ha diritto a percepire sulle ORE di CIG la
GRATIFICA NATALIZIA
DEL 10% PER INTERO

- che il calcolo CIG ( 80% meno trattenute previdenziali ) va fatto sulla
RETRIBUZIONE GLOBALE e quindi anche sulla quota di GRATIFICA NATALIZIA


l'impresa è tenuta a corrispondere in busta paga la percentuale di ACCANTONAMENTO a titolo di GRATIFICA NATALIZIA che consenta al dipendente, unicamente alla percentuale erogata dall'INPS, di percepire il 10% per intero.


Ad esempio, con la CIG al 75,57% (80% meno 4,43% di trattenute previdenziali), la percentuale a carico dell'impresa è del 2,443%, che sommata al 7,557% a carico INPS da il 10%.


Esempio:
Lav. 2° Livello CCNL Artigianato, posto in CIG Ordinaria nel mese di Gennaio 2001 per 40 ore.

Paga Oraria euro 6,78 x 40 ore         euro 271,20

Quota 10%

Euro 27,12

 

RETRIBUZIONE GLOBALE

Euro 298,32


l'INPS riconosce a suo carico il 75,57% di euro 298,32, ovvero euro 225,44, di cui euro 20,49 riferite alla quota di ACCANTONAMENTO 10%.

L'importo che la impresa deve integrare risulta essere pertanto euro 6,63 (euro 27,12 meno euro 20,49),

OPPURE

 

il 2,443 % di euro 271,20 = euro 6,63


N.B.: Con le recenti riforme della CIG ordinaria, in particolare con l’introduzione dei massimali, le percentuali di cui sopra non sono più attuali. Tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è comunque convenuto di mantenere tali percentuali di integrazione affinchè ciò non comporti oneri e/o benefici ad alcuno.



Alle Imprese edili iscritte alla C.E.D.A.
Agli Uffici paghe delle Associazioni
Agli Studi di Consulenza


Protocollo N. 568/2000

Oggetto
: Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati
alla Cassa Edile.

Si comunica che la quota di “Contributo Cassa Edile” destinata ad erogare ai lavoratori prestazioni non sanitarie di carattere assistenziale-sociale (es. premi di studio, case di vacanze, ecc.), già indicata per l'anno 1999 nella misura dello

0,10 %         
deve ritenersi definitiva per detto periodo d'imposta e pertanto le imprese non dovranno operare alcun conguaglio.

Tale percentuale dovrà essere applicata anche dal 1° gennaio 2000 , salvo conguaglio a fine anno qualora le risultanze contabili dovessero evidenziare incidenze diverse.
Come già precisato nella circolare C.E.D.A. N. 464/99 del 16.02.99, tale quota dello 0,10%, da computare sull'imponibile Cassa Edile ( “salario contrattuale” delle istruzioni ) di ogni lavoratore, va ad aumentare l'imponibile fiscale del lavoratore stesso.

Inoltre si comunica che la Commissione Nazionale Casse Edili ha diramato la circolare con la quale si precisa il definitivo chiarimento sulla imponibilità fiscale della sola quota di contributo destinata ad assistenza sociale.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo distinti saluti.

Bologna, 31 gennaio 2000 Il Presidente
Enzo Migliori

Accordo



Tra

Le Associazioni Artigiane Confartigianato e Assoedili - Anse - CNA

e

le organizzazioni Sindacali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL

di Bologna



Si conviene

Che per le ore di Assenza giustificate non retribuite, sulle quali in base alla contrattazione integrativa vigente, deve essere versato l'accantonamento (10%) alla Cassa Edile, non debba essere calcolata alcuna ulteriore contribuzione C.E.D.A.

Letto, firmato e sottoscritto.

Bologna, 23.11.1999

Trattamenti a carico imprese durante le assenze dal lavoro



Accordo nazionale 10 Marzo 1988 (in vigore dal 1 Aprile 1988)



Durante le ASSENZE causate da:
- malattia
- malattia professionale
- infortunio sul lavoro
- infortunio extra lavoro
- visite specialistiche
- terapie / prestazioni ambulatoriali

ai DIPENDENTI delle imprese ISCRITTE alla C.E.D.A. è assicurata nell'ambito dei termini di conservazione del posto:

la retribuzione (sulla base del normale ORARIO CONTRATTUALE di 8 ORE GIORNALIERE - 40 ORE SETTIMANALI o di eventuale ORARIO RIDOTTO in caso di lavoratori a tempo parziale), purché le ASSENZE siano comprovate da regolare certificazione medica e siano riconosciute da INPS-INAIL durante i periodi indennizzabili dagli Istituti.

- Il 50% della retribuzione nelle Giornate di MALATTIA che superano 180 gg. di assenza nell'arco dell'ANNO SOLARE, purché comprovate da regolare certificazione medica.
La corresponsione del 50% è limitata ad un periodo massimo di 3 mesi (nell'ambito della conservazione del posto).

- il 50% della retribuzione di FATTO nelle giornate di MALATTIA in cui l'INPS riduce della metà l'indennità, a titolo di sanzione al 50% per ASSENZA INGIUSTIFICATA a VISITA DI CONTROLLO.

N.B.: nulla compete al dipendente nelle giornate in cui l'INPS, per lo stesso motivo
di cui sopra, applica la sanzione al 100%.

Per visite specialistiche, terapie/prestazioni ambulatoriali, il rimborso C.E.D.A. è relativo alle ore effettivamente perse, nell'ambito dell'orario lavorativo.

I trattamenti economici di cui sopra, da corrispondersi in busta paga, essendo stati posti a carico dell'impresa a partire dall'I/4/88, devono essere assoggettati a CONTRIBUTI PREVIDENZIALI per la parte di cui non si fanno carico gli Istituti INPS/INAIL.

Resta fermo il principio della mutualizzazione dell'onere tramite la C.E.D.A.,la quale farà fronte al trattamento economico corrisposto al lavoratore mediante RIMBORSO alle imprese con le modalità riportate al punto 4.

I rimborsi C.E.D.A. alle imprese spettano per l'intero importo corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultano denunciate almeno 450 ore, computando a tale effetto le ore ordinarie di lavoro, le ore comunque retribuite, quelle di malattia, infortunio e Cassa Integrazione Guadagni.
Se le ore così computate risultano inferiori a 450, il rimborso è proporzionalmente ridotto.
Per gli operai assunti da meno di 3 mesi, o in aspettativa, il rimborso è effettuato per intero.

DENUNCIA MENSILE INTEGRAZIONI MALATTIA-INFORTUNIO




La consegna della denuncia mensile integrazioni malattia/infortunio (modello MOD. 2) deve avvenire contestualmente alla denuncia C.E.D.A. (modello MOD. 1).

Le istruzioni per la sua compilazione sono stampate sul modello.

Il modello MOD. 2 è in duplice copia: una copia viene inviata a C.E.D.A. e l'altra rimane all'impresa e/o al Consulente Paghe.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- OPERAI -



Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che:

l'indennità di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i
seguenti coefficienti :

- 0,99 per i primi 3 giorni di assenza ( CARENZA )
- 0,398 dal 4° al 20° giorno di malattia
- 0,198 dal 21° al 180° giorno di malattia
- 0,49 dal 181° al 270° giorno di malattia per le sole giornate non indennizzate dall' INPS le indennità cosi ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al venerdì, considerando un orario giornaliero di 8 ore.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- APPRENDISTI -



Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che:

l'indennità di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

- 0,99 dal 1° al 180° giorno di malattia
- 0,49 dal 181° al 270° giorno di malattia

le indennità cosi ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al venerdì considerando un orario giornaliero di 8 ore.

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA
PROFESSIONALE - OPERAI E APPRENDISTI



Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:

- 0,99 per i primi 3 giorni di carenza
- 0,174 dal 4° al 90° giorno di assenza
dal 91° giorno di assenza in poi non sarà necessaria alcuna integrazione

le indennità cosi ottenute verranno erogate per le giornate dal lunedì al venerdì
considerando un orario giornaliero di 8 ore.

TRATTAMENTO IN CASO DI VISITE SPECIALISTICHE,TERAPIE/PRESTAZIONI AMBULATORIALI - OPERAI e APPRENDISTI -



L'Impresa anticiperà ai lavoratori in caso di assenza per Visite Specialistiche, Terapie e/o Prestazioni Ambulatoriali, una integrazione economica.

Al fine di facilitarne i conteggi, si assume convenzionalmente che l'integrazione si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per il coefficiente 0,99 per le ore di assenza del lavoratore.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA



MAL/INF. OPERAI e APPRENDISTI



Per i lavoratori in MALATTIA / INFORTUNIO o che hanno effettuato visite specialistiche oltre alla compilazione in tutte le sue parti del MOD.2 [DENUNCIA MENSILE INTEGRAZIONE INFORTUNIO e/o VISITE SPECIALISTICHE ] occorre inoltrare alla C.E.D.A. anche una copia della BUSTA PAGA dei lavoratori interessati.


In caso di:
- MALATTIE SANZIONATE DALL' INPS

- INFORTUNI non riconosciuti nei termini denunciati o disconosciuti dall'INAIL e passati a malattia .

CONTATTARE GLI UFFICI C.E.D.A. per concordare quantità e modalità degli eventuali conguagli.

ASSENZE CAUSATE DA SINISTRO



Le imprese tenute per legge o per contratto ad erogare la normale retribuzione al dipendente rimasto temporaneamente assente a causa di un sinistro, hanno diritto al risarcimento del danno (retribuzione, contributi, ecc..), da parte del responsabile o della compagnia di Assicurazione obbligata all'indennizzo.Premesso quanto sopra, si richiede pertanto alle imprese che hanno fatto azione di rivalsa, di voler cortesemente trasmettere alla C.E.D.A. la relativa documentazione.

NOTE E CASI PARTICOLARI




PART- TIME

In caso di part-time, anziché le 8 ore giornaliere, va considerato l'orario del part-time. Lo stesso dicasi al fine delle 450 ore nell'ultimo trimestre: il tutto va riproporzionato.


CARENZA

I primi tre giorni di assenza, la cosiddetta carenza, si intendono di calendario, sabato e domenica inclusi, nonché le eventuali festività.


PAGAMENTO FESTIVITA' IN CASO DI MALATTIA

Le imprese sono tenute a pagare al dipendente in malattia le festività che cadono sia nei giorni feriali che festivi.
Si precisa inoltre che, non essendo C.E.D.A. in grado di conoscere la data del Santo Patrono, in quanto diversa da comune a comune, i Consulenti Paghe sono tenuti a evidenziarla nel modello di denuncia malattia/infortunio MOD. 2


PAGAMENTO FESTIVITA' IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio le festività sono già comprese nel periodo di infortunio, pertanto le imprese non sono tenute a corrisponderle in Busta Paga.


INIZIO MALATTIA IN GIORNATA PARZIALMENTE LAVORATA

In questi casi va evidenziato sul modello di denuncia MOD. 2 che la malattia è iniziata a giornata parzialmente lavorata, indicando le ore di assenza dovuta a malattia.


INIZIO INFORTUNIO

In caso di Infortunio, la data di inizio ai fini del conteggio del modello MOD. 2 è quella successiva alla data dell'evento (il giorno dell'infortunio è a totale carico dell'impresa).


RIMBORSO INFORTUNIO

Per disposizioni contrattuali, il rimborso dell'infortunio sarà al netto del 60% del salario nei giorni di carenza.

TABELLE SALARIALI PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI

 

Imprese artigiane

In vigore dal 1 Marzo 2003

 

Paga base

Conting.

Ind. Sett.

E.E.T.

E.D.R.

Totale

4 Livello

4,02

3,01

0,65

0,56

0,06

8,29

3 Livello

3,76

2,99

0,60

0,53

0,06

7,93

2 Livello

3,32

2,98

0,55

0,46

0,06

7,37

1 Livello

2,91

2,96

0,49

0,41

0,06

6,83

Indennità vestiario e trasporto

0,22

 

Imprese industria - ANCE

In vigore dal 1 Gennaio 2004 

 

Paga base

Conting.

Ind. Sett.

E.E.T.

E.D.R.

Totale

4 Livello

4,03

3,01

0,65

0,56

0,06

8,31

3 Livello

3,75

3,00

0,60

0,52

0,06

7,93

2 Livello

3,37

2,99

0,55

0,47

0,06

7,44

1 Livello

2,88

2,96

0,48

0,40

0,06

6,78

Indennità vestiario e trasporto

0,20

 

Imprese A.P.I.

In vigore dal 1 Gennaio 2004 

 

Paga base

Conting.

Ind. Sett.

E.E.T.

E.D.R.

Totale

4 Livello

4,07

3,02

0,65

0,56

0,06

8,36

3 Livello

3,78

3,01

0,60

0,52

0,06

7,97

2 Livello

3,40

2,99

0,55

0,47

0,06

7,47

1 Livello

2,91

2,97

0,48

0,40

0,06

6,82

Indennità vestiario e trasporto

0,20

 

Imprese cooperative

In vigore dal 1 Gennaio 2004 

 

Paga base

Conting.

Ind. Sett.

E.E.T.

E.D.R.

Totale

5 Livello

4,54

3,04

0,72

0,64

0,22

9,16

4 Livello

4,05

3,02

0,65

0,57

0,23

8,52

3 Livello

3,77

3,00

0,61

0,53

0,23

8,14

2 Livello

3,38

3,00

0,55

0,47

0,23

7,63

1 Livello

2,97

2,97

0,48

0,41

0,22

7,05



Da fonte contrattuale.
Nota bene:
- Alle suddette tariffe vanno sommati gli eventuali superminimi personali.
- In ogni caso vanno sempre applicate le tariffe piu' favorevoli ai lavoratori.