Precedente  Sommario  Successiva
Tfr - Detrazione per i licenziati a partire dal 31/3/2008
(Aggiornamento del 06/04/2008)
Art. 1

(Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto)

1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l’ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l’importo di 2.000 euro.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 19 del predetto testo unico ai fini dell’individuazione dell’aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e
delle indennità equipollenti.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2008 .
Nello SMAP La detrazione viene calcolata durata la normale elaborazione della "Tassazione di fine rapporto". Se occorre inibile il calcolo, perchè il dipendente dichiara di non averne diritto in quanto già percepita in precedente rapporto di lavoro nell'anno occorre barrare l'apposita casella posta sul foglio di calcolo della tassazione.

Attenzione
Se, dopo l'aggiornamento, ricalcolate cedolini di licenziati al 31/3/2008 la procedura applicherà la nuova detrazione, pertanto consigliamo di porre come NON MODIFICABILI i cedolini che non devono essere ricalcolati. Se per errore lo ricalcolate barrate la casella che inibisce il calcolo della detrazione per non modificare il cedolino.
Precedente  Sommario  Successiva