Precedente  Sommario  Successiva
Tfr - Detrazione per i licenziati a partire dal 31/3/2008
(Aggiornamento del 06/04/2008)
5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta.
A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d’imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo .
Precedente  Sommario  Successiva