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Inps - Sgravio Legge 190/2014 - Lavoratori agricoli
(Aggiornamento del 19/02/2015)
Con Messaggio nr. 1144 del 13/02/2015 L'Inps ha fissato le regole per usufruire dello sgravio previsto dalla legge 190/2014.


Per accedere all’incentivo introdotto dall'art. 1, comma 119, della L. 190/2014 è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza.

Detta istanza potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2015” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”_ sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Del rilascio del modulo verrà dato apposito avviso sul sito internet dell’INPS.

Il modulo si compone di due distinte sezioni:
1) la prima, con la quale l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare;
2) la seconda, con la quale l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio. Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Il citato termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio è perentorio. L’inosservanza dello stesso determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.

In caso di esito positivo verrà attribuito apposito codice di autorizzazione (C.A.), denominato E5, e il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
- per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;
- nel campo CODAGIO, il valore “E5”.

La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.

Il citato codice di autorizzazione (C.A.) sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole.

La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile a partire dalla denuncia DMAG di competenza I trimestre 2015.

Consultare anche la cricolare 17/2015.


Nello SMAP : Gestione Manuale

E' sufficiente inserire nel cedolino le voci appositamente create.


Nello SMAP : Gestione Automatica

Relativamente ai tre anni cui il dipendente ha diritto occorre inserire nell'inquadramento contributivo del dipendente nel campo
"Codice sgravio o riduzione contributiva" il valore 105.

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